Immissioni di selvaggina
Ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.26/93 “Le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalle province e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali”
L’introduzione o l’immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, è effettuata dalle province, nonché, previa autorizzazione della provincia competente, dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell’anno nel territorio della Provincia di Milano.
E' vietato su tutto il territorio regionale l’immissione del cinghiale.
Per informazioni:
Sig.ra Maria Angela Lombardini
Tel. 02 7740 3192
m.lombardini@provincia.milano.it