Diritti esclusivi di pesca
Art. 133 della L.R. n. 31 del 05/12/2008
Comma 1:
Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusi di pesca e ne effettuano la ricognizione.
Comma 2:
Il diritto esclusivo di pesca è esercitato dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dal presente titolo nell’interesse della comunità.
Comma 3:
Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell’anno successivo, è comunicato dai soggetti di cui al comma 2 alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.
- Per informazioni:
Sig.ra Antonella Corbolotti
Tel. 02 7740 3369
a.corbolotti@provincia.milano.it
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Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca -
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