Asciutte
Art. 141 della L.R. n. 31 del 05/12/2008
Comma 5:
Chi intende svuotare o interrompere corsi d’acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato a darne comunicazione alla provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.
Comma 6:
La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all’interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguire a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.
Comma 7:
Nei tratti di corsi d’acqua e dei bacini posti in asciutta completa la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta deve essere recuperata e immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.
- Per informazioni:
Sig.ra Antonella Corbolotti
Tel. 02 7740 3369
a.corbolotti@provincia.milano.it
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