Brevi cenni storici
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Dall’attivazione delle Regioni a statuto ordinario (a metà degli anni settanta), la
Provincia si è configurata come ente intermedio tra Comuni e Regione nel duplice aspetto della
dimensione territoriale e del proprio ruolo di intermediazione tra la periferia e la centralità.
Le Province ed i Comuni erano allora regolati ancora dalla legge comunale e provinciale che
risaliva al 1915 e dal regio decreto del 1934, che consideravano gli enti locali una forma di
decentramento dell’amministrazione dello stato, dotati di scarsissima autonomia e sottoposti
a continui controlli sugli atti. Ciò si poneva in netto contrasto con l’art. 5 della
Costituzione, in cui si afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ed
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
Dopo quasi vent’anni di studi e di dibattiti nel 1990 è entrata in vigore la
legge 8 giugno 1990, n. 142 di riforma sull’ordinamento degli enti locali,
concretizzando il precetto costituzionale. Poiché da tempo nel Paese si avvertiva la necessità di
una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, al servizio dei cittadini, aperta alle loro
esigenze, da quella prima legge di riforma ne seguirono altre, la più significativa delle quali è
la
legge n. 59 del 1997 , con cui il Governo veniva delegato a decentrare
numerose competenze dallo Stato alle Regioni e da queste alle Province ed ai Comuni, sulla base,
tra gli altri, del principio di sussidiarietà, secondo il quale la comunità più vicina al cittadino
svolge tutte le relative funzioni, e solo per quelle che le proprie caratteristiche e dimensioni
non le consentono di svolgere, subentra come aiuto, appunto come sussidio, la comunità più ampia.
Adottando il criterio di sussidiarietà si dava applicazione ai principi stabiliti dal
Trattato di Maastricht del 7.2.1992 , dove per la prima volta comparve questo
termine, a dimostrazione che un’amministrazione più a diretto contatto con i cittadini era un
bisogno universalmente avvertito.
Vennero quindi affidate ai Comuni, alle Province ed alle Regioni competenze nuove,
trasferite o delegate, prima riservate allo Stato.
Si parlò di riforma a costituzione invariata, ma la spinta per un rafforzamento del
regionalismo era ormai ineludibile.
Così con legge costituzionale
n. 3 del 18.10.2001 è stato riscritto il titolo V della parte seconda della
costituzione “Le Regioni, le Province, i Comuni”, secondo cui le Province sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze (art. 118), hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, applicano
tributi ed entrate proprie in armonia con la costituzione (art. 119). E’ lasciata di
esclusiva competenza dello Stato la legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane, per la prima volta citate in Costituzione
(art. 117).
Con legge
5 giugno 2003, n. 131 (così detta “Legge La Loggia”), il governo è
stato delegato, tra l’altro, ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge medesima, uno o più decreti legislativi diretti all’individuazione delle funzioni
fondamentali, ai sensi del rinnovato art. 117 della Costituzione, nonché alla conseguente revisione
delle disposizioni di legge in materia di enti locali.
Il processo per dare applicazione alla riforma costituzionale si presenta complesso.
Nell’attesa che vengano ridefinite o modificate le competenze, restano a capo della Provincia
le funzioni enunciate nel
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che ha riunito la già citata
legge 142/90, ed altre successive ed innovative anche in materia di contabilità
degli enti locali, nonché le funzioni successivamente trasferite o delegate con
legge regionale 1/2000, e successive modificazioni, di applicazione dei decreti
legislativi attuativi della
legge delega sopra menzionata n. 59/97.
