Artigianato
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Conferite
Le funzioni amministrative attribuite alla Provincia sono finalizzate alla realizzazione degli
interventi di loro competenza e all’eventuale erogazione di contributi, secondo le modalità
individuate in specifici criteri di attuazione e riparto approvati e aggiornati dalla Giunta
regionale (art. 2, comma 18).
La Provincia esercita le funzioni amministrative conferitele in armonia con gli indirizzi di
politica artigiana determinati dalla Regione con la partecipazione degli stessi enti destinatari
dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigiano (art. 2, comma 19).
Le Province possono integrare con risorse proprie gli interventi promossi dalla
Regione per il finanziamento alla cooperazione in base a convenzione
con gli istituti gestori, a sostegno di iniziative di particolare
interesse locale. Può far parte di questi interventi di compartecipazione anche la
concessione di fideiussione a garanzia del finanziamento chiesto dalle cooperative (art. 2, comma
23).
Sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di revisione della
composizione e del funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato,
in attuazione dell'art. 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997 , restano
confermati gli organi attualmente in carica così come costituiti
(art. 2, comma 102).
Delegate
Funzioni amministrative concernenti la materia dell’artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate (art. 2, comma 12);
Gestione degli interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale, per il territorio non compreso nelle comunità montane (art. 2, comma 14);
