CAPO IV - Conferenza dei capi gruppo
INDICE
CAPO IV
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
» Art. 12 Composizione e funzionamento
» Art. 13 Competenze
REGOLAMENTO
CAPO IV
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
ART. 12
Composizione e funzionamento
1. La Conferenza dei capi Gruppo è costituita dal Presidente del Consiglio, che la presiede, dal Presidente della Provincia, dai capi Gruppo consiliari e dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La Conferenza dei capi Gruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle Commissioni consiliari permanenti.
2. Il capo Gruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire dal vice capo Gruppo o da altro componente del Gruppo.
3. Alla Conferenza possono essere invitati gli Assessori ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari.
4. La Conferenza è convocata, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 3, dello Statuto, con avviso scritto da recapitarsi ai capi Gruppo, con l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della riunione. Nei casi di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire in via telegrafica o telefonica.
5. In prima convocazione per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei capi Gruppo; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, di numero non inferiore a tre.
6. Il Segretario generale, o il Vice Segretario generale, partecipano ai lavori con funzioni consultive.
ART. 13
Competenze
1. La Conferenza dei capi Gruppo determina il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio e risolve i problemi di carattere generale e procedurale.
2. Nelle decisioni assunte in sede di Conferenza, il voto di ciascun capo Gruppo è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica del Gruppo di appartenenza.
3. Le decisioni della Conferenza, il programma di lavoro ed i calendari sono pubblicati all'Albo pretorio.
