CAPO IX - Interrogazioni, Mozioni, Comunicazioni, Raccomandazioni
INDICE
CAPO IX
INTERROGAZIONI, MOZIONI,
COMUNICAZIONI, RACCOMANDAZIONI
» Art. 82 Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
» Art. 83 Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse
generale
» Art. 84 Interrogazione
» Art. 85 Presentazione delle interrogazioni
» Art. 86 Risposta alle interrogazioni
» Art. 87 Interrogazioni urgenti
» Art. 88 Svolgimento contemporaneo di interrogazioni
» Art. 89 Mozioni
» Art. 90 Presentazione e svolgimento delle mozioni
» Art. 91 Votazione delle mozioni
» Art. 92 Repertorio delle mozioni e degli ordini del giorno
» Art. 93 Svolgimento congiunto di mozioni ed interrogazioni
» Art. 94 Ordini del giorno
» Art. 95 Disposizioni comuni alle mozioni, interrogazioni ed ordini del
giorno
» Art. 96 Aggiornamento della seduta
REGOLAMENTO
CAPO IX
INTERROGAZIONI, MOZIONI, COMUNICAZIONI, RACCOMANDAZIONI
ART. 82
Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
1. I Presidenti del Consiglio e della Provincia possono in ogni momento tenere celebrazioni e
commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente e su richiesta di almeno nove Consiglieri o di
tre capi Gruppo, possono intervenire brevemente i capi Gruppo o loro rappresentanti; comunque non
si può procedere a deliberazioni.
3. Tuttavia sulle comunicazioni stesse possono essere presentate mozioni, che saranno
trattate in conformità con quanto previsto dagli articoli 89, 90, 91 e 92.
Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale
1. All'inizio della seduta o al termine della trattazione delle interrogazioni, i Consiglieri possono porre al Presidente del Consiglio o al Presidente della Provincia questioni sull'ordine dei lavori. Inoltre i Consiglieri possono richiamare l'attenzione su problemi di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale quando la seduta non sia dedicata alla prosecuzione di dibattito alla trattazione di interrogazioni e mozioni.
2. All'esame di tali argomenti è di norma dedicata un'ora ed i singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti. Per essi non è prevista risposta, a meno che il contenuto degli stessi non sia stato anticipato per iscritto almeno settantadue ore prima della seduta.
3. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i Gruppi.
ART. 84
Interrogazione
1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta alla Giunta e/o al Presidente della Provincia per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti la Giunta abbia assunto o intenda assumere su un argomento.
3. Il testo delle interrogazioni è distribuito ai Consiglieri.
ART. 85
Presentazione delle interrogazioni
1. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto ad iscriverle nell'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio a ciò destinata ai sensi del precedente art. 42.
2. L'interrogante può anche dichiarare che intende avere risposta scritta.
3. In quest'ultimo caso possono intervenire brevemente anche i membri della Commissione che non hanno formulato l'interrogazione, dopo la risposta del Presidente della Provincia o di uno o più Assessori.
ART. 86
Risposta alle interrogazioni
1. La risposta alle interrogazioni, sia orale che scritte, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione.
2. Le interrogazioni con risposta orale sono affrontate in Consiglio secondo l'ordine di presentazione entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione stessa. In ogni seduta devono essere trattate almeno due interrogazioni secondo l'ordine di presentazione o secondo quanto concordato dai capi Gruppo. La trattazione avviene all'inizio della seduta all'interno della prima ora dedicata agli argomenti previsti nell'art. 83.
3. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del Presidente della Provincia o dell'Assessore competente, solo per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni.
4. Qualora non si dichiari soddisfatto, potrà trasformare per iscritto l'interrogazione in mozione, che sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Se l'interrogante, il Presidente della Provincia o l'Assessore non fossero presenti, l'interrogazione s'intende rinviata alla seduta successiva a ciò destinata secondo il precedente art. 42, comma 2, lett.c). Qualora l'interrogante non fosse presente, senza giustificati motivi, alla seduta successiva, l'interrogazione si intende decaduta.
6. Dopo un'ora di trattazione, il Presidente del Consiglio potrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta successiva.
ART. 87
Interrogazioni urgenti
1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni urgenti - motivando l'urgenza - le quali sono soggette alla procedura prevista dal precedente art. 58.
ART. 88
Svolgimento contemporaneo di interrogazioni
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che le interrogazioni relative a argomenti connessi siano svolte contemporaneamente, secondo la programmazione di cui all'art. 42.
ART. 89
Mozioni
1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.
ART. 90
Presentazione e svolgimento delle mozioni
1. Le mozioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto ad iscriverle nell'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio a ciò destinata, ai sensi del precedente art. 42, osservati i termini di cui all'art. 43 del presente Regolamento.
2. I proponenti possono chiedere che l'Ufficio di Presidenza si pronunci sulla eventuale assegnazione della mozione all'esame preventivo della Commissione competente.
3. Nella discussione in Aula può intervenire ogni Consigliere per non più di dieci minuti.
4. Le mozioni possono essere ritirate dai presentatori.
ART. 91
Votazione delle mozioni
1. La votazione delle mozioni è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate, salvo quanto previsto dall'art.72.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione prima della votazione finale qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.
4. Qualora sia necessario acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 53 e l'attestazione di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le mozioni non possono essere messe in votazione e restano iscritte all'ordine del giorno.
ART. 92
Repertorio delle mozioni e degli ordini del giorno
1. E' istituito il Repertorio delle mozioni e degli ordini del giorno.
2. Ad ogni mozione ed ordine del giorno è assegnato, al momento della presentazione, un numero di protocollo progressivo. Sul predetto repertorio sono annotate le vicende successive concernenti gli ordini del giorno e le mozioni nonchè le attività amministrative eventualmente poste in essere dalla Provincia relativamente ad esse.
3. Le mozioni sono suddivise in mozioni a carattere generale e mozioni a carattere particolare.
4. La Provincia pubblica trimestralmente una raccolta delle mozioni e degli ordini del giorno accolti, con l'indicazione delle attività amministrative poste in essere. Tale pubblicazione è inviata ai Consiglieri provinciali.
5. Il repertorio è custodito presso l'Ufficio di Presidenza ove può essere consultato dai Consiglieri Provinciali.
ART. 93
Svolgimento congiunto di mozioni ed interrogazioni
1. Quando su argomenti connessi concorrono interrogazioni e mozioni, il Presidente del Consiglio può disporre un'unica discussione.
ART. 94
Ordini del giorno
1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle mozioni.
3. Nel caso venga sollevata una questione di ammissibilità, decide il Consiglio.
ART. 95
Disposizioni comuni alle mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno
1. Ogni interrogazione, mozione od ordine del giorno può essere presentato con la firma di più Consiglieri.
2. Nessuna firma può essere tuttavia aggiunta, dopo la presentazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia, senza espresso consenso di tutti i firmatari.
3. Agli effetti della discussione sarà considerato primo proponente od interrogante soltanto il primo firmatario.
ART. 96
Aggiornamento della seduta
1. Il Presidente del Consiglio, ove ne ravvisa la necessità, può disporre, seduta stante, l'aggiornamento della seduta per il primo giorno successivo non festivo, con il medesimo ordine del giorno.
2. L'aggiornamento della seduta formulato dal Presidente del Consiglio, nel corso dell'adunanza consiliare, ha valore, a tutti gli effetti, di convocazione per i Consiglieri presenti in aula. Ai Consiglieri che risultano assenti l'aggiornamento è comunicato a mezzo telegramma o telefax.
