CAPO V - Commissioni permanenti
INDICE
COMMISSIONI PERMANENTI
» Art. 14 Istituzione delle Commissioni
» Art. 15 Composizione delle Commissioni
» Art. 16 Designazione e nomina dei componenti le Commissioni
» Art. 17 Sostituzioni
» Art. 18 Costituzione delle Commissioni
» Art. 19 Presidenza delle Commissioni
» Art. 20 Convocazione delle Commissioni
» Art. 21 Coordinamento dei lavori delle Commissioni con i lavori del Consiglio
» Art. 22 Processo verbale
» Art. 23 Ordine del giorno delle Commissioni
» Art. 24 Competenze concorrenti e questioni di competenza
» Art. 25 Termine per i pareri
» Art. 26 Validità delle sedute delle Commissioni
» Art. 27 Svolgimento delle sedute in sede referenti
» Art. 28 Poteri e funzioni delle Commissioni
» Art. 29 Consultazioni, interventi ed audizioni
» Art. 30 Commissioni consiliari speciali e d'indagine o d'inchiesta
» Art. 30 bis Disciplina dei lavori delle Commissioni
REGOLAMENTO
COMMISSIONI PERMANENTI
ART. 14
Istituzione delle Commissioni
1. Il Consiglio, entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti, istituisce le Commissioni consiliari permanenti,determinandoneil numero, le materie di rispettiva competenza, il numero dei componenti permanenti.
2. E’ in ogni caso istituita la “Commissione consiliare permanente di verifica dell’attività consiliare”, di cui sono componenti permanenti il Presidente del Consiglio, che la presiede, i vice Presidenti del Consiglio e tutti i capigruppo o loro delegati.
3.Le sedute delle Commissioni di cui al presente capo sono pubbliche, salvo i casi previsti per il Consiglio provinciale.
ART. 15
Composizione delle Commissioni
1. Le Commissioni Permanenti sono costituite in seno al Consiglio assicurando la presenza di tutti i gruppi consiliari. Le modalità di voto di cui al presente capo garantiscono il rispetto della proporzionalità in seno a ciascuna commissione attribuendo ai commissari il peso elettorale del rispettivo gruppo di appartenenza, secondo un meccanismo di voto ponderato.
2. Il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale partecipano a pieno titolo alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di voto. Tale facoltà non è in nessun caso delegabile e non modifica il criterio di proporzionalità previsto dall’art.15 comma 1.
3. I componenti permanenti impossibilitati a presenziare ad una seduta possono delegare altri consiglieri del medesimo gruppo, in forma scritta acquisita agli atti dal Presidente della Commissione.
4. Il Consigliere delegato ai sensi del precedente comma partecipa alla seduta con lo stesso status dei componenti della commissione. Tutti i Consiglieri provinciali hanno diritto in ogni caso di partecipare alle sedute delle commissioni permanenti di cui non sono membri con facoltà di parola.
5. Per la partecipazione a più sedute nella stessa giornata potranno essere riconosciuti più gettoni di presenza, fermo restando l’impossibilità di superare il limite massimo mensile consentito dalla Legge.
ART. 16
Nomina dei componenti le Commissioni
1. I componenti permanenti delle Commissioni sono votati dal Consiglio, salvo quanto previsto dall’art.17.
ART. 17
Sostituzioni
1. I componenti permanenti dimissionari sono sostituiti nelle Commissioni di cui al presente capo da altri Consiglieri del medesimo Gruppo, se disponibili, su designazione del capogruppo indirizzata al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione appena possibile al Presidente della Commissione e al Consiglio.
2. Qualora non vi siano Consiglieri del medesimo Gruppo disponibili, il componente permanente dimissionario è sostituito con deliberazione del Consiglio.
3. Il Consigliere che dichiari di cambiare Gruppo nel corso del mandato si considera dimissionario dalle Commissioni di cui è componente permanente ed è eventualmente riconfermato o sostituito in esse con deliberazione del Consiglio.
ART. 18
Costituzione delle Commissioni
1.Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, ciascuna Commissione procede all'elezione con votazione palese del proprio Presidente e del vice Presidente, ad eccezione della Commissione consiliare di verifica dell’attività consiliare, scegliendoli tra i componenti permanenti.
2.Il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio, in Aula, la costituzione delle Commissioni.
ART. 19
Presidenza delle Commissioni
1. Il Presidente della Commissione organizza i lavori raccordandosi con il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente convoca la Commissione, formulando l'ordine del giorno, e ne presiede le sedute.
3. Il Presidente della Commissione informa periodicamente, e comunque almeno ogni tre mesi, il Presidente del Consiglio delle attività svolte ed in generale dello stato dei lavori relativi alle materie assegnate alla Commissione.
4. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. In caso di assenza anche del vice Presidente, la Commissione elegge un proprio componente permanente a presiedere la seduta.
5. Un dipendente del Consiglio svolge le funzioni di Segretario della Commissione. In casi eccezionali, dovuti a convocazioni in località od orari fuori dall’ordinario, nell’impossibilità di fruire del supporto di dipendenti del Consiglio, il Presidente può nominare segretario della Commissione un Consigliere.
ART. 20
Convocazione delle Commissioni
1. Le Commissioni si riuniscono, di norma, in giorni fissi della settimana, evitando la contemporaneità delle sedute.
2. Le convocazioni, con l’indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, ai componenti permanenti, ai Gruppi consiliari e alla direzione centrale del Consiglio, almeno tre giorni prima delle sedute, tramite posta elettronica certificata. Le convocazioni, a cura della direzione, sono contestualmente affisse sulla bacheca del Consiglio e pubblicate sul sito Internet del Consiglio.
3. In caso di urgenza motivata, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, il termine di cui al comma 2 può essere ridotto fino a 24 ore.
4. Le Commissioni sono convocate anche su richiesta:
. del Presidente del Consiglio;
. del Presidente della Provincia;
. di un terzo dei componenti permanenti della Commissione;
. da almeno un quinto dei Consiglieri provinciali.
5. Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della Commissione convoca la Commissione, per gli argomenti richiesti, entro dieci giorni, ovvero entro un termine più breve su motivata richiesta del Presidente del Consiglio. In mancanza, la Commissione può essere convocata del Presidente del Consiglio.
ART. 21
Coordinamento dei lavori delle Commissioni con i lavori del Consiglio
1. Le Commissioni non si possono riunire nello stesso giorno nel quale è convocato il Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio.
ART. 22
Processo verbale
1. Il Segretario della Commissione redige il verbale delle riunioni in forma sommaria tranne i casi in cui i Consiglieri chiedano che siano verbalizzate le loro dichiarazioni.
2. Il Segretario svolge tutte quelle incombenze connesse con i lavori della Commissione.
3. Il verbale - da approvare in apertura di una delle sedute successive e comunque non oltre sessanta giorni - è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
ART. 23
Ordine del giorno delle Commissioni
1. Le Commissioni possono essere convocate per discutere solo su materie di propria competenza e possono decidere esclusivamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno.
ART. 24
Competenze concorrenti e questioni di competenza
1. Un argomento può essere assegnato dal Presidente del Consiglio a più Commissioni quando non sia individuabile la competenza prevalente di una sola Commissione, o quando il Presidente di Commissione ne faccia esplicita e motivata richiesta al Presidente del Consiglio. In caso di riunioni congiunte le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.
2. Nel caso in cui la competenza sia controversa, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, decide quale Commissione sia competente.
3. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate nei provvedimenti amministrativi istitutivi delle Commissioni, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame a quella che si occupa di materie analoghe o affini.
ART. 25
Pareri e designazione dei relatori per il Consiglio
1. Per le proposte di deliberazione da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, le Commissioni devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione alla Commissione, previa registrazione su apposito registro in formato digitale, di dominio pubblico via Internet, a cura della segreteria della Commissione, salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 20 per i casi di motivata urgenza.
2. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio sottoporrà comunque la questione al Consiglio, il quale può concedere una proroga alla Commissione, fissando un nuovo termine.
3. Le deliberazioni devono contenere i pareri espressi dalle Commissioni.
4. Ciascun componente può avanzare alla Commissione, da solo o congiuntamente con altri, una sola proposta di parere.
5. Ciascun componente può votare a favore di una sola proposta di parere.
6. Le proposte di parere sono votate al termine della discussione ed è approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di voti determinato con il meccanismo del voto ponderato.
7. In caso di parità è approvata solo quella votata dal Presidente della seduta oppure, se il Presidente si è astenuto, quella votata dal Consigliere più anziano ai sensi del comma 4 dell’art.27 dello Statuto.
8. Il primo proponente del parere approvato, salvo delega, interverrà in Consiglio sul provvedimento in qualità di relatore per conto della Commissione.
9. I primi proponenti delle proposte di parere non approvate interverranno in Consiglio in qualità di relatori di minoranza.
ART. 26
Validità delle sedute e modalità di votazione
1. Le Commissioni consiliari decidono, osservato il meccanismo del voto ponderato, a maggioranza dei voti attribuiti ai singoli Commissari. Le votazioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno ventiquattro voti ponderati.
2. Il numero di voti a disposizione dei rappresentanti di ogni singolo Gruppo consiliare deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo stesso ed è suddiviso tra i Commissari appartenenti al Gruppo presenti in aula al momento della votazione. Nel caso in cui la suddivisione matematica produca decimali, gli stessi dovranno essere attribuiti ai Commissari più anziani del Gruppo cui pertengono, nella misura massima di un voto per ciascun Commissario. Per l’individuazione del Commissario anziano trova applicazione il disposto di cui all’art.27, comma 4, dello Statuto provinciale. Ogni Commissario può essere portatore di un massimo di due voti ponderati. Il limite di due voti ponderati non si applica alle decisioni della ‘Commissione consiliare permanente di verifica dell’attività consiliare’ e può essere derogato, in sede di istituzione di nuove Commissioni, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri provinciali.
3. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente della Commissione.
4. In mancanza del numero legale in sede di votazione, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta oppure dispone il rinvio ad altra seduta della votazione e la trattazione dell’argomento successivo.
ART. 27
Svolgimento delle sedute in sede referente
1. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame di questioni sulle quali devono riferire al Consiglio.
2. Un Commissario, nominato relatore, prepara una relazione, la quale s'intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei partecipanti alla seduta determinati con il meccanismo del voto ponderato
3. I Commissari dissenzienti possono designare uno o più relatori di minoranza.
4. Le relazioni ed i resoconti dei lavori esperiti dalle Commissioni sono trasmessi al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio il quale ne dispone la distribuzione ai Consiglieri e provvede all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto della programmazione dei lavori del Consiglio e sentita la Conferenza dei capi Gruppo.
5. Ogni Consigliere può proporre al Consiglio motivate questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo inerenti a argomenti già assegnati alle Commissioni, presentando domanda al Presidente del Consiglio.
. ART. 28
Poteri e funzioni delle Commissioni
1. Le Commissioni possono presentare, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni da discutere in sede di Consiglio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Le Commissioni possono decidere di tenere riunioni con particolare pubblicità.
3. Le Commissioni si riuniscono in sede consultiva per esprimere pareri su richiesta del Consiglio.
4. Le Commissioni si riuniscono, inoltre, per svolgere funzioni di controllo sull'attività amministrativa e per ascoltare o discutere comunicazioni della Giunta.
ART. 29
Consultazioni, interventi ed audizioni
1. Le Commissioni - comprese le Commissioni speciali e per le Pari opportunità - quando decidano di procedere a consultazioni, ne informano il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Provincia, indicando le persone da sentire, il luogo e la data della loro convocazione avendo cura di favorire la massima partecipazione.
2. Ciascuna Commissione, qualora ritenga di attingere informazioni dai Dirigenti dei Settori o da altri funzionari ed impiegati, ne fa richiesta al Presidente della Provincia, il quale è tenuto a disporre la comparizione degli stessi nell'adunanza di Commissione successiva alla richiesta stessa ovvero a quella indicata dalla Commissione richiedente.
3. Ogni Commissione, per svolgere materie di propria competenza, ha diritto di acquisire documenti in possesso della Giunta, facendone richiesta al Presidente della Provincia.
ART. 30
Commissioni consiliari speciali e d'indagine o di inchiesta
1. Possono essere istituite Commissioni speciali - con deliberazioni del Consiglio provinciale, che ne precisano il fine, l'oggetto ed i poteri, approvate a maggioranza dei Consiglieri assegnati - le quali sono soggette alle norme previste per le Commissioni permanenti.
2. Possono essere istituite altresì Commissioni di indagine o di inchiesta e Commissioni consultive in materie di interesse provinciale.
ART. 30 bis
Disciplina dei lavori delle Commissioni
1. Le Commissioni Permanenti possono disciplinare i lavori mediante l’istituzione di proprie articolazioni organizzative denominate sotto Commissioni, cui è possibile affidare la trattazione e l’approfondimento di specifiche tematiche individuate dalla Commissione Permanente istitutrice tra le proprie competenze. Le sotto Commissioni possono svolgere solo lavori di approfondimento o istruttori. Le riunioni dovranno svolgersi di norma presso la sede di Via Vivaio, compatibilmente con il calendario dei lavori fissato per le Commissioni. Le sedute sono valide, stante la funzione meramente istruttoria, anche con la presenza di almeno due componenti la sotto Commissione. I tempi per ultimare i lavori istruttori sono stabiliti dal Presidente della Commissione caso per caso, in modo tale da garantire i termini assegnati alla Commissione per esprimere il proprio parere sugli atti da sottoporre alla valutazione del Consiglio provinciale.
2. La partecipazione alle sedute delle sotto Commissioni si considera, ad ogni effetto, quale partecipazione a seduta di Commissione Permanente solo per i componenti la sotto Commissione o loro delegati.
3. Le attività svolte dalle sotto Commissioni sono sempre sottoposte all’approvazione delle Commissioni Permanenti istitutrici.
4. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente Regolamento per le Commissioni Permanenti.
