CAPO VI - Commissione Pari Opportunità
INDICE
CAPO VI
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
» Art. 31 Istituzione
» Art. 32 Obiettivi
» Art. 33 Composizione
» Art. 34 Pareri
» Art. 35 Riunioni
» Art. 36 Attuazione delle iniziative
» Art. 37 Convocazione
» Art. 38 Validità delle sedute
» Art. 39 Dotazione dei fondi
» Art. 40 Rinvio
REGOLAMENTO
CAPO VI
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
ART. 31
Istituzione
1. E' istituita la Commissione Pari Opportunità che agisce quale osservatorio permanente su questioni inerenti le problematiche femminili.
ART. 32
Obiettivi
1. La Commissione si propone di promuovere iniziative intese a porre in luce le problematiche femminili in campo sia culturale che sociale con particolare riferimento al territorio provinciale e alle istituzioni locali.
2. In tal senso può, individuati gli ambiti, sollecitare al Presidente della Provincia, ai singoli Assessori e al Consiglio la promozione di "azioni positive" su questi temi ed intervenire segnalando problemi e suggerendo eventuali iniziative da intraprendersi.
3. Le iniziative della Commissione dovranno essere discusse dal Consiglio ogni sei mesi.
1. La composizione della Commissione deve riflettere, proporzionalmente, la composizione del Consiglio.
2. Ogni Gruppo designa i propri rappresentanti, che possono anche non ricoprire la carica di Consigliere provinciale, comunicandone i nomi al Presidente del Consiglio.
3. I componenti la Commissione sono votati dal Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio insedia la Commissione.
ART. 34
Pareri
1. La Giunta ed il Consiglio, nel predisporre atti aventi attinenza con quanto previsto ai precedenti articoli 32 e 33, sono tenuti a richiedere parere alla Commissione e avvalersi della sua collaborazione.
ART. 35
Riunioni
1. La Commissione può invitare alle sue riunioni il Presidente della Provincia e, secondo le singole competenze, gli Assessori, per avere delucidazioni su argomenti specifici o per approntare suggerimenti o integrazioni a progetti e programmi, purché rientranti nell'ambito delle tematiche femminili.
2. In questa direzione, può anche invitare esperte ed esperti di specifici settori al fine di elaborare proposte per l'attività dell'Amministrazione.
ART. 36
Attuazione delle iniziative
1. Ogni proposta di iniziativa promossa dalla Commissione è trasmessa al Presidente della Provincia che provvede in merito.
ART. 37
Convocazione
1. La Commissione è convocata dalla Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle sue componenti. In questo caso, la Presidente stessa provvederà alla convocazione entro dieci giorni.
2. La Segreteria è demandata all'Ufficio di coordinamento delle Commissioni consiliari e provvede alle conseguenti incombenze operative.
1. La Commissione è riunita almeno una volta al mese od ogni qual volta si presentino le condizioni previste dai precedenti articoli. La seduta della Commissione è valida solo se è presente almeno la maggioranza dei componenti effettivi.
2. I Consiglieri provinciali, seppur non componenti la Commissione, possono essere presenti alle sedute.
ART. 38 bis
Indennità di presenza per i Commissari non Consiglieri
1. Ai Commissari non Consiglieri spetta, per ogni seduta di Commissione, un’indennità di presenza di importo pari al gettone previsto per i componenti del Consiglio provinciale.
ART. 39
Dotazione dei fondi
1. Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio provinciale determina un fondo specifico a sostegno delle attività della Commissione.
ART. 40
Rinvio
1. Per tutto quanto non contemplato, si rimanda a quanto stabilito per le Commissioni consiliari permanenti.
