CAPO VII - Il Consiglio provinciale
INDICE
CAPO VII
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
» Art. 41 Organizzazione e funzionamento del Consiglio Provinciale
» Art. 41bis Ufficio di Programma
» Art. 42 Programmazione e calendario dei lavori del Consiglio Provinciale
» Art. 43 Convocazione
» Art. 44 Luogo delle sedute
» Art. 45 Appello - Mancanza del numero legale
» Art. 46 Pubblicità delle sedute
» Art. 47 Interruzione o sospensione delle sedute
» Art. 48 Verifica del numero legale
» Art. 49 Validità delle deliberazioni
» Art. 50 Processo verbale
» Art. 51 Ordine delle sedute - Sanzioni
» Art. 52 Comportamento del pubblico
» Art. 53 Divieto di ingresso degli estranei nell'aula
» Art. 54 Ordine del giorno
» Art. 55 Deposito degli atti - Rilascio di copie
» Art. 56 Trattazione dell'ordine del giorno
» Art. 57 Commissione di scrutinio
» Art. 58 Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno
» Art. 59 Partecipazione alle sedute degli Assessori
» Art. 60 Iscrizione a parlare
» Art. 61 Ordine e disciplina degli interventi
» Art. 62 Obbligo di astensione
» Art. 63 Fatto personale
» Art. 64 Mozione d'ordine
» Art. 65 Sospensione o rinvio di un argomento
» Art. 66 Chiusura della discussione
» Art. 67 Dichiarazioni di voto
» Art. 68 Modi di votazione
» Art. 69 Proclamazione del risultato - Ripetizione delle votazioni invalide
» Art. 70 Ripresentazione di proposte respinte
» Art. 71 Segretario generale
REGOLAMENTO
CAPO VII
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ART. 41
Organizzazione e funzionamento del Consiglio provinciale
1. Il Consiglio provinciale ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dallo Statuto e dal presente Regolamento, utilizzando risorse previste in apposito capitolo del bilancio della Provincia.
ART. 41 bis
Ufficio di Programma
1. L'Ufficio di Programma opera nell'ambito dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio quale struttura di supporto giuridico-amministrativo per l'attività del Consiglio stesso e delle sue articolazioni, nonché dei singoli Consiglieri. Esso è posto alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è inquadrato nella Direzione Centrale competente per le questioni del Consiglio.
2. Il personale dell'Ufficio di Programma è costituito da dipendenti della Provincia particolarmente qualificati, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, per garantire l'efficacia e la continuità del servizio nel tempo. Su tematiche specifiche si può avvalere dell'apporto di esperti o consulenti esterni.
3. Le risorse finanziarie a disposizione dell'Ufficio di Programma sono determinate annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, all'interno degli stanziamenti per il proprio funzionamento.
ART. 42
Programmazione e calendario dei lavori del Consiglio provinciale
1. I lavori del Consiglio sono programmati secondo quanto disposto dall'art. 44 dello Statuto.
2. Ferme restando le competenze e prerogative del Presidente del Consiglio, della Conferenza dei capi Gruppo consiliari e dei Consiglieri, l'Ufficio di Presidenza, sentiti il Presidente della Provincia ed i capi Gruppo consiliari, programma l'attività del Consiglio definendo il numero delle sedute da riservare alla trattazione:
a. degli argomenti di interesse generale;
b. dei provvedimenti deliberativi;
c. degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.
3. Nel caso in cui nella conferenza dei capi Gruppo non si raggiunga un accordo unanime sul programma e sul calendario dei lavori, l'Ufficio di Presidenza, sulla base dei prevalenti orientamenti e tenuto conto delle altre proposte che risultino in minoranza, predispone il programma per non oltre due mesi.
ART. 43
Convocazione
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere favorevole della Conferenza dei capi Gruppo, può convocare una o più sedute, dedicate alla discussione di un argomento o di un provvedimento o di un gruppo di provvedimenti tra loro connessi.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno ed i documenti ad esso connessi, deve essere notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine è abbreviato a ventiquattro ore. In tal caso l'avviso di convocazione può essere inviato anche per telegramma o telefax.
4. Nell'avviso di convocazione dovranno essere specificati gli argomenti all'ordine del giorno e l'ordine dei lavori relativi ad ogni singola seduta.
5. La convocazione straordinaria deve essere disposta dal Presidente del Consiglio, quando sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri provinciali o dal Presidente della Provincia. In questi casi il Presidente del Consiglio deve riunire il Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
ART. 44
Luogo delle sedute
1. Il Consiglio provinciale si riunisce di norma nella propria sede di Palazzo Isimbardi.
2. Persone estranee al Consiglio non sono ammesse in Aula durante le sedute. Può accedere solo il personale autorizzato dal Presidente del Consiglio.
3. La Stampa ed il pubblico assistono alle sedute in settori riservati.
ART. 45
Appello - Mancanza del numero legale
1. I Consiglieri firmano il foglio di presenza.
2. Il Presidente del Consiglio, nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso di convocazione, chiede al Segretario generale, o a chi ne fa le veci, di eseguire l'appello nominale dei Consiglieri. Accertata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta.
3. Qualora non risulti presente il numero legale, anche dopo un secondo ed un terzo appello, da effettuarsi entro un'ora a decorrere dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta.
ART. 46
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo nei casi previsti dai commi successivi.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Quando durante l'esame di un argomento sia necessario il passaggio alla seduta segreta, il Consiglio delibera in tal senso con votazione in forma palese, con la maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. La proposta per il passaggio alla seduta segreta può essere formulata dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia, da un Consigliere o dal Segretario generale.
5. Durante la seduta segreta possono restare in aula il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario generale ed il Vice Segretario generale.
ART. 47
Interruzione o sospensione delle sedute
1. Su richiesta di uno o più Consiglieri provinciali il Presidente del Consiglio - sentiti i capi Gruppo - può disporre una breve interruzione o sospensione dei lavori, per un tempo determinato, dandone preventivo avviso al Consiglio.
ART. 48
Verifica del numero legale
1. Una volta dichiarata aperta la seduta, la presenza del numero legale è presunta, ma ciascun Consigliere può chiederne la verifica prima che si proceda ad una votazione, oppure dopo ogni interruzione dei lavori.
2. I Consiglieri che chiedono la verifica del numero legale sono considerati presenti.
3. La verifica è effettuata per appello nominale dei Consiglieri.
4. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta per il tempo massimo di un'ora, oppure può aggiornare la seduta ai sensi dei successivi articoli, oppure toglierla. Nel caso di rinvio, alla ripresa della seduta, si procede ad una nuova verifica del numero legale mediante appello nominale. Qualora anche da tale verifica risulti l'assenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta l'adunanza.
5. Se da una votazione risulti la mancanza del numero legale, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4.
6. Nel caso in cui una seduta sia dichiarata deserta per mancanza del numero legale il verbale deve indicare sia i nomi degli intervenuti che degli assenti giustificati.
ART. 49
Validità delle deliberazioni
1. Salvo le disposizioni di legge o statutarie che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio può deliberare con la presenza della maggioranza dei Consiglieri provinciali assegnati.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi. I Consiglieri che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri presenti che non partecipano alla votazione si considerano come astenuti.
ART. 50
Processo verbale
1. Per ogni seduta si redige il processo verbale, nel quale sono riportati gli atti e le deliberazioni, indicando il voto espresso, l'oggetto delle discussioni, i nomi e gli interventi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Nel caso di seduta segreta, il processo verbale da redigersi, con le cautele del caso, è approvato alla fine della medesima seduta, non è reso pubblico e rimane depositato presso la Segreteria generale.
3. Il verbale è distribuito a tutti i Consiglieri entro sessanta giorni dalla seduta, iscritto all'ordine del giorno ed è approvato se nessuno presenta osservazioni.
Qualora fosse necessaria la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendano apportare una rettifica o che intervengano per fatto personale.
5. Dopo l'approvazione, il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Segretario generale ed è rilegato annualmente in volume.
ART. 51
Ordine delle sedute - Sanzioni
1. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama e può disporre che ne sia fatta menzione nel verbale.
2. Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se trascende ad ingiurie o minacce o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il restante periodo della seduta.
3. Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni dei Consiglieri interessati dal provvedimento.
ART. 52
Comportamento del pubblico
1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Presidente del Consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Presidente del Consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno dell'aula.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
ART. 53
Divieto di ingresso degli estranei nell'aula
1. Oltre al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, ai Consiglieri, agli Assessori, al Collegio dei Revisori, al Segretario generale ed al Personale dell'Ente - la cui presenza è, dal Segretario generale stesso, ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta - nessuna altra persona può introdursi o essere ammessa nell'aula tranne se espressamente invitata.
2. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala ad esso riservata. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.
ART. 54
Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Consiglio e possono essere iscritte le proposte di deliberazione munite del parere delle competenti Commissioni, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del presente Regolamento. Le proposte di deliberazione che abbiano completato l'iter procedurale devono essere iscritte all'ordine del giorno entro quindici giorni.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'Albo pretorio contemporaneamente all'invio dello stesso ai singoli Consiglieri.
3. L'ordine del giorno è comunicato al Prefetto.
Al fine di garantire il diritto all'informazione è facoltà del Presidente del Consiglio autorizzare la trasmissione dell'ordine del giorno agli organi di informazione.
ART. 55
Deposito degli atti - Rilascio di copie
1. Le proposte di deliberazione e tutti gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono a disposizione, durante le sedute, nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.
2. Dal momento della convocazione, essi sono depositati presso la Segreteria generale per la consultazione da parte dei Consiglieri stessi, durante l'orario d'ufficio.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia delle proposte di deliberazione e di tutti gli atti richiamati e connessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
ART. 56
Trattazione dell'ordine del giorno
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 3 dello Statuto e dalla legge, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è almeno ventiquattro ore prima depositata presso la Segreteria generale, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata.
2. In ogni seduta il Presidente del Consiglio, dopo le formalità di legge, dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
3. Sia il Presidente del Consiglio che i Consiglieri possono proporre l'inversione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.
4. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario i Consiglieri voteranno per alzata di mano, sentiti un Consigliere a favore e uno contrario.
ART. 57
Commissione di scrutinio
1. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio designa la Commissione di scrutinio, composta da tre Consiglieri presenti, di cui almeno uno della minoranza. La Commissione verifica il computo delle votazioni effettuate per alzata di mano, per appello nominale o con sistemi elettronici; procede allo spoglio delle schede relative alle votazioni a scrutinio segreto; attesta la regolarità delle procedure e dei risultati della votazione.
2. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, i risultati sono sottoscritti dagli scrutatori e depositati presso la Segreteria generale, insieme alle schede di votazione.
ART. 58
Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno
1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. In apertura dei lavori di ogni seduta del Consiglio - per ragioni di eccezionale gravità ed urgenza opportunamente motivate per iscritto - il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia ed i singoli Consiglieri possono presentare mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e comunque chiedere che si proceda alla trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché non costituenti oggetto di atto amministrativo.
3. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno l'Ufficio di Presidenza valuta le richieste in ordine alla procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno di cui al comma precedente. In caso riconosca l'urgenza è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta. In caso non riconosca l'urgenza, le mozioni, le interrogazioni e gli ordini del giorno sono iscritti nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio a ciò destinata secondo il precedente articolo 42, comma 2, lett. C), osservati i termini di cui all'art. 43 del presente Regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio comunica in aula la decisione dell'Ufficio di Presidenza chiedendo che eventuali dissensi da parte dei Consiglieri siano espressi mediante alzata di mano, senza discussione alcuna.
5. Ove la decisione dell'Ufficio di Presidenza sia contestata da almeno dieci consiglieri decide il Consiglio provinciale con votazione palese, sentito un solo Consigliere per non più di dieci minuti. Analogamente si procede nel caso in cui la decisione dell'Ufficio di Presidenza non sia unanime.
ART. 59
Partecipazione alle sedute degli Assessori
1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
ART. 60
Iscrizione a parlare
1. I Consiglieri che intendono intervenire alla discussione lo comunicano al Presidente del Consiglio che concede loro la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. I Consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine d'iscrizione, dandone avviso al Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere iscritto assente dall'aula al momento del suo turno non ha più diritto ad intervenire.
ART. 61
Ordine e disciplina degli interventi
1. Gli interventi seguono l'ordine dell'iscrizione, ma il Presidente del Consiglio può opportunamente alternarli secondo l'appartenenza degli oratori a Gruppi diversi.
2. La durata di un intervento non può superare il limite di quindici minuti.
3. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente del Consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.
4. Nessun intervento può essere sospeso e rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Su ciascun argomento, nessun Consigliere può prendere la parola, in sede di discussione generale, più di una volta e, in sede di discussione delle singole parti, più di due volte per ciascuna di esse. Il secondo intervento non può superare il limite di dieci minuti.
6. Il Consigliere può formulare la dichiarazione di voto non superando i cinque minuti.
ART. 62
Obbligo di astensione
1. Nei casi in cui la legge prescrive l'obbligo di astensione, il Consigliere interessato deve allontanarsi dall'aula prima che inizi la trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
ART. 63
Fatto personale
1. I Consiglieri possono prendere la parola in qualsiasi momento per fatto personale.
2. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.
L'intervento per fatto personale non può superare i cinque minuti.
Il Presidente del Consiglio può togliere la parola se il Consigliere si discosta dalla trattazione del fatto personale.
ART. 64
Mozione d'ordine
1. Sono mozioni d'ordine quelle concernenti:
. l'ordine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
. la questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi; nel corso di una seduta la questione pregiudiziale sul medesimo argomento può essere presentata una sola volta;
. la domanda di sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi.
2. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni iscritte all'ordine del giorno e ne determinano la sospensione.
3. Le mozioni d'ordine sono votate per alzata di mano.
ART. 65
Sospensione o rinvio di un argomento
1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che si inizi la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato in merito.
ART. 66
Chiusura della discussione
1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno è più iscritto a parlare.
2. La chiusura della discussione avrà peraltro effetto solo dopo che avranno avuto la parola tutti i Consiglieri già iscritti a parlare.
ART. 67
Dichiarazioni di voto
1. Ciascun Consigliere, prima che si proceda alla votazione, può effettuare la propria dichiarazione di voto, spiegandone i motivi, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il presente Regolamento devono adottarsi senza discussione o che possono essere precedute da interventi limitati.
3. Iniziata la votazione, non è più possibile prendere la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami alle disposizioni del Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso o alla regolarità della votazione stessa.
ART. 68
Modi di votazione
1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale o con sistema elettronico.
2. La forma dello scrutinio segreto è adottata quando, chiusa la discussione e prima che si inizi la votazione, ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Le votazioni su questioni riguardanti persone sono effettuate a scrutinio segreto.
4. E' adottata la forma dell'appello nominale quando, chiusa la discussione e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno un quinto dei Consiglieri.
5. Della votazione per alzata di mano può chiedersi la controprova immediata ed alla stessa partecipano i Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione.
ART. 69
Proclamazione del risultato - Ripetizione delle votazioni invalide
1. Compiuta la votazione, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
2. In caso di comprovata irregolarità, il Presidente del Consiglio dichiara la nullità della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
ART. 70
Ripresentazione di proposte respinte
1. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate nei sessanta giorni successivi.
ART. 71
Segretario generale
1. Il Segretario generale della Provincia - o i Vice Segretari - partecipano alle sedute del Consiglio.
2. Il Consigliere più giovane di età svolge le funzioni di Segretario per gli argomenti alla cui trattazione non possono assistere né il Segretario generale né i Vice Segretari generali.
