Funzionamento della consulta della pesca
Regolamento per il funzionamento della consulta della pesca della Provincia di Milano - (L.R. 26 maggio 1982 n. 25 - art. 8)
Approvato dal Consiglio provinciale di Milano con deliberazione 24 maggio 2001 n. 114403/9856/00 - n. Rep. Gen. 6/2001.
Scarica e stampa (formato PDF - 91 KB)
Indice
» Art. 1
» Art. 2
» Art. 3
» Art. 4
» Art. 5
» Art. 6
» Art. 7
» Art. 8
» Art. 9
» Art. 10
» Art. 11
REGOLAMENTO
ART. 1
La Consulta provinciale della pesca é istituita a norma dell'art 8 della Legge Regionale 26 maggio 1982 n. 25 ed è organo tecnico consultivo della Provincia nell'adempimento delle funzioni concernenti l'attività pescatoria e la tutela del patrimonio ittico.
La Consulta è nominata dal Presidente della Provincia ed è composta:
a) dal Presidente della Provincia o da un Assessore delegato che la presiede
b) da un esperto del centro regionale di ricerche Idrobiologiche applicate alla pesca o da un biologo scelto dal Presidente della Provincia
c) da cinque rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale e due designati dalle altre associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale
d) da tre rappresentanti dei pescatori di professione designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, ove esistenti;
e) da un rappresentante dei produttori di pesce designato dalle associazioni di categoria, ove esistenti;
f) ai lavori della Consulta partecipano, senza diritto di voto, il dirigente o un responsabile del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione della Provincia e del servizio provinciale del genio civile della Regione designati dagli assessori competenti.
Non può far parte della Consulta chi abbia commesso violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca, di caccia, nonchè rilevanti violazioni ambientali; La consulta esprime il parere sugli argomenti, iniziative o provvedimenti, relativi alla tutela e gestione dell'ittiofauna e all'esercizio dell'attività pescatoria.
La Consulta dura in carica cinque anni.
ART.2
Il Presidente convoca la Consulta in via ordinaria, per lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza; nei casi d'urgenza per telegramma o fonogramma almeno ventiquattro ore prima. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
La Consulta può essere convocata per motivi d'urgenza dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
La Consulta deve essere riunita almeno due volte all'anno.
ART. 3
La Consulta, nella prima adunanza dopo la sua costituzione, nomina a maggioranza dei suoi componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce nelle funzioni durante le sedute.
In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente dette funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età tra i presenti.
ART. 4
Le funzioni del Segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla struttura organizzativa provinciale preposta alla trattazione delle competenze in materia ittica designato dal Direttore del Settore Caccia e Pesca.
ART. 5
Le adunanze vengono di norma tenute presso la sede della Provincia di Milano, ove sono ubicati gli uffici della struttura competente in materia ittica.
La Consulta è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione la Consulta viene convocata seduta stante in seconda convocazione valida con il numero dei componenti presenti.
ART. 6
Il Presidente sovrintende al buon funzionamento della Consulta, dirige le sedute, pone in trattazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, concede ai componenti la facoltà di intervenire, regola il dibattito, annuncia l'esito delle eventuali votazioni.
Nessun componente può prendere la parola senza averla richiesta ed ottenuta dal Presidente.
Il Presidente può dichiarare la sospensione o lo scioglimento dell'adunanza qualora lo svolgimento dei lavori risulti turbato in modo tale da non garantirne la regolarità.
ART. 7
Nessun argomento potrà essere messo in discussione se non è iscritto all'ordine del giorno, salvo diversa decisione della Consulta a maggioranza dei 2 / 3 dei presenti.
ART. 8
Sugli argomenti sottoposti al suo esame la Consulta esprime i pareri a maggioranza semplice dei presenti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano.
ART. 9
Il Segretario assiste alle sedute, tiene nota delle presenze e delle assenze dei componenti, provvede a compilare, di ogni adunanza, un resoconto sommario riportandovi in particolare i pareri espressi dalla Consulta stessa sugli argomenti trattati.
Il resoconto, è inviato ai Consultori per essere approvato, normalmente, nella riunione successiva.
Il resoconto approvato è, quindi, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 10
Nell'ambito della Consulta possono essere costituite Commissioni di lavoro per lo studio dei problemi di carattere generale o per l'approfondimento di problemi di carattere contingente in relazione a pareri richiesti.
I risultati di tali studi devono essere sottoposti all'esame della Consulta la quale può apportare modifiche e suggerimenti.
ART. 11
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono estese alle adunanze della Consulta le disposizioni vigenti per il Consiglio provinciale di Milano anche in tema di indennità di presenza per i componenti e partecipanti alle adunanze della Consulta.
