Referendum consultivo
Regolamento per il Referendum consultivo (04.02.1993)
Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 31953/3492/92 in data 1 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge
Modificato ed integrato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.62002/3492/92 R.G. n. 34/2000 in data 6 luglio 2000, esecutiva ai sensi di legge.
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Indice
» Art. 1 Ambito di applicazione
» Art. 2 Comitato promotore
» Art. 3 Iniziativa
» Art. 4 Deposito della richiesta
» Art. 5 Raccolta delle firme
» Art. 6 Richiesta di referendum ed autenticazione delle firme
» Art. 7 Deposito delle firme dei sottoscrittori
» Art. 8 Ammissibilità
» Art. 9 Esame e verbale di ammissibilità
» Art. 10 Indizione del referendum
» Art. 11 Abbinamento di istanze referendarie
» Art. 12 Propaganda elettorale
» Art. 13 Interruzione del referendum
» Art. 14 Disciplina delle votazioni
» Art. 15 Certificati elettorali
» Art. 16 Ufficio di Sezione
» Art. 17 Operazioni di voto
» Art. 18 Operazioni di scrutinio
» Art. 19 Ufficio provinciale per il referendum
» Art. 20 Proclamazione dei risultati
» Art. 21 Reclami
» Art. 22 Effetti del referendum
» Art. 23 Disposizioni applicabili
» Art. 24 Spese
» Art. 25 Entrata in vigore
REGOLAMENTO
ART. 1
Ambito di applicazione
1. E' ammesso referendum consultivo - a norma degli articoli 16 e 17 dello Statuto della Provincia di Milano - in tutte le materie di esclusiva competenza provinciale.
2. Non può essere indetto referendum su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo triennio né nel corso dello stesso mandato amministrativo.
ART. 2
Comitato promotore
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono costituirsi in comitato promotore con la partecipazione di almeno trenta elettori.
2. I promotori, muniti di certificato d'iscrizione nelle liste elettorali nei Comuni della provincia, devono indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. La proposta deve indicare i termini del quesito referendario e deve essere presentata al Presidente della Provincia che ne dà notizia al Consiglio.
ART. 3
Iniziativa
1. Sono soggetti promotori del referendum:
a) almeno trentamila iscritti alle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; qualora il referendum riguardi parte del territorio, la richiesta deve essere presentata da almeno il cinque per cento degli iscritti;
b) il Consiglio provinciale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
ART. 4
Deposito della richiesta
1. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario generale della Provincia o suo delegato che ne rilascia ricevuta.
2. Il quesito referendario deve essere unico e redatto con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità, in modo tale che l'elettore possa rispondere sì o no.
ART. 5
Raccolta delle firme
1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Segreteria Generale, sui quali deve essere riportato il testo della proposta di cui al comma 2 del precedente art. 4.
2. La richiesta di referendum deve essere comunque ultimata entro quattro mesi dalla data della prima vidimazione.
ART. 6
Richiesta di referendum ed autenticazione delle firme
1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al precedente art. 5; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale operante nel territorio della provincia ed appartenente ad una delle seguenti categorie:
- un notaio;
- un cancelliere di un Ufficio giudiziario;
- un Giudice conciliatore;
- un Sindaco;
- un Segretario comunale o i funzionari da lui delegati;
- il Segretario provinciale o i funzionari da lui delegati.
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo ed in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo medesimo.
4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
5. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.
ART. 7
Deposito delle firme dei sottoscrittori
1. La richiesta di referendum corredata dalla prescritta documentazione va depositata presso la Segreteria generale della Provincia da parte del Comitato promotore di ci all'art. 2.
2. La presentazione avviene in giorno lavorativo ed in orario d'ufficio; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, recante il giorno e l'ora in cui lo stesso è avvenuto, redatto in duplice originale e sottoscritto dai presentatori e dal Segretario generale o da funzionario appositamente delegato. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
ART. 8
Ammissibilità
1. Il giudizio della Commissione di cui all'art. 17, comma 3, dello Stato si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
- ammissibilità delle materie;
- chiarezza e congruenza della formulazione del quesito;
- regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
ART. 9
Esame e verbale di ammissibilità
1. La Commissione di cui all'art. 8 decide con verbale sull'ammissibilità della richiesta entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente consegnato al Presidente della Provincia e deve essere notificato, entro cinque giorni, ai rispettivi promotori.
ART. 10
Indizione del referendum
1. Ricevuta la dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 9, il Presidente della Provincia, con ordinanza da assumersi entro dieci giorni, indice il referendum fissandone la data entro il termine massimo di quattro mesi e specificando, per ciascun referendum, il quesito da sottoporre agli elettori.
2. L'ordinanza è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio della Provincia e trasmessa ai Sindaci per la pubblicazione all'Albo pretorio dei Comuni che deve avvenire almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
3. La consultazione referendaria non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
ART. 11
Abbinamento di istanze referendarie
1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, il Presidente, sentita la Commissione di cui all'art. 8 ed i Comitati promotori del referendum, dispone l'abbinamento delle istanze che rivelino identità ed analogia di quesiti.
ART. 12
Propaganda elettorale
1. I Sindaci mettono a disposizione, per la propaganda elettorale, del Comitato promotore o del Consiglio provinciale, se ne è il promotore, appositi spazi.
2. Possono richiedere spazi anche i Gruppi consiliari della Provincia, Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. I Sindaci provvederanno all'assegnazione degli spazi entro i due giorni successivi a quanto stabilito da comma precedente.
4. La propaganda è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 13
Interruzione del referendum
1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio provinciale e nei novanta giorni successivi dalla data di elezione.
2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale il referendum già indetto è automaticamente interrotto all'atto della pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali ed ha luogo entro novanta giorni dalla data delle elezioni.
ART. 14
Disciplina delle votazioni
1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali nonchè la ripartizione dei Comuni e Sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo univo approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.
ART. 15
Certificati elettorali
1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono elettorali devono essere consegnati a cura dei Sindaci dal ventesimo al decimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi.
ART. 16
Ufficio di Sezione
1. In ciascuna Sezione è costituito, a cura dei Sindaci, un Ufficio elettorale composto da un Presidente, eletto a sorte fra le persone iscritte all'Albo comunale dei Presidenti di seggio, e da due scrutatori, di cui uno assume la funzione di vice Presidente, nominati mediante sorteggio della Commissione elettorale comunale tra le persone iscritte nell'apposito Albo.
2. L'Ufficio di Sezione si costituisce alle ore sei del giorno fissato per le votazione le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto per terminare alle ore ventuno dello stesso giorno.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, se lo richiedono, due rappresentanti del Comitato promotore del referendum ed i rappresentanti dei soggetti abilitati alla propaganda di cui all'art. 12. In caso di referendum d'iniziativa del Consiglio provinciale, uno dei due rappresentanti, nominati dal consiglio stesso, deve essere espressione della minoranza.
ART. 17
Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Provincia con le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a carattere chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
ART. 18
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e proseguono ad esaurimento e comunque entro le ore 24.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di priorità delle richieste, quale risulta dall'ordinanza d'indizione del referendum.
3. Delle operazioni compiute dagli Uffici di Sezione viene compilato in duplice copia un unico verbale.
4. Una copia del verbale resta depositata presso i Comuni mentre l'altra copia, con allegati tutti i documenti relativi alle operazioni di voto, viene immediatamente dopo il termine delle operazioni di scrutinio inoltrata a cura dei Sindaci all'Ufficio provinciale per il referendum di cui all'art. 19.
ART. 19
Ufficio provinciale per il referendum
1. Presso la Provincia è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum composto da tre dirigenti di seconda qualifica dirigenziale e da due consiglieri provinciali, di cui uno appartenente alla minoranza, designati dal Presidente. L'Ufficio è presieduto dal Segretario generale o da un suo delegato.
2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle Sezioni elettorali, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo avere provveduto al riesame dei voti contestati.
3. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso l'Ufficio stesso e l'altro, con allegata tutta la documentazione trasmessa dalla Sezioni elettorali, viene inviato alla Commissione di cui all'art. 8.
4. I promotori della richiesta di referendum possono prendere cognizione e fare copia del verbale depositato presso la Commissione.
ART. 20
Proclamazione dei risultati
1. La Commissione, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
2. La proposta è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il risultato è proclamato dalla commissione e di tutte le operazioni più redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Presidente della Provincia.
ART. 21
Reclami
1. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio provinciale per il referendum ed alla Commissione, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.
ART. 22
Effetti del referendum
1. Proclamato il risultato del referendum il Consiglio provinciale ha l'obbligo dei deliberare entro sessanta giorni.
2. A tal fine il Presidente provvede nei termini dovuti ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno.
ART. 23
Disposizioni applicabili
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso dovranno riferirsi gli organi della Provincia all'assunzione degli atti di competenza per garantire lo svolgimento dell'Istituto referendario, in particolare per:
a) il materiale in dotazione agli Uffici elettorali di Sezione;
b) le norme relative alle operazioni di voto e di scrutinio;
c) la determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di Sezione e compenso della Commissione di cui all'art. 8.
ART. 24
Spese
1. Le spese relative allo svolgimento del referendum verranno ripartite tra Regione, Provincia e Comuni, nell'eventuale concomitanza di diverse consultazioni.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum indipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.
ART. 25
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia, viene ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio della Provincia.
2. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 31953/3492/92 in data 1 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge
Modificato ed integrato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.62002/3492/92 R.G. n. 34/2000 in data 6 luglio 2000, esecutiva ai sensi di legge.
Scarica e stampa (formato PDF - 34 KB)Indice
» Art. 1 Ambito di applicazione
» Art. 2 Comitato promotore
» Art. 3 Iniziativa
» Art. 4 Deposito della richiesta
» Art. 5 Raccolta delle firme
» Art. 6 Richiesta di referendum ed autenticazione delle firme
» Art. 7 Deposito delle firme dei sottoscrittori
» Art. 8 Ammissibilità
» Art. 9 Esame e verbale di ammissibilità
» Art. 10 Indizione del referendum
» Art. 11 Abbinamento di istanze referendarie
» Art. 12 Propaganda elettorale
» Art. 13 Interruzione del referendum
» Art. 14 Disciplina delle votazioni
» Art. 15 Certificati elettorali
» Art. 16 Ufficio di Sezione
» Art. 17 Operazioni di voto
» Art. 18 Operazioni di scrutinio
» Art. 19 Ufficio provinciale per il referendum
» Art. 20 Proclamazione dei risultati
» Art. 21 Reclami
» Art. 22 Effetti del referendum
» Art. 23 Disposizioni applicabili
» Art. 24 Spese
» Art. 25 Entrata in vigore
REGOLAMENTO
ART. 1
Ambito di applicazione
1. E' ammesso referendum consultivo - a norma degli articoli 16 e 17 dello Statuto della Provincia di Milano - in tutte le materie di esclusiva competenza provinciale.
2. Non può essere indetto referendum su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo triennio né nel corso dello stesso mandato amministrativo.
ART. 2
Comitato promotore
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono costituirsi in comitato promotore con la partecipazione di almeno trenta elettori.
2. I promotori, muniti di certificato d'iscrizione nelle liste elettorali nei Comuni della provincia, devono indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. La proposta deve indicare i termini del quesito referendario e deve essere presentata al Presidente della Provincia che ne dà notizia al Consiglio.
ART. 3
Iniziativa
1. Sono soggetti promotori del referendum:
a) almeno trentamila iscritti alle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; qualora il referendum riguardi parte del territorio, la richiesta deve essere presentata da almeno il cinque per cento degli iscritti;
b) il Consiglio provinciale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
ART. 4
Deposito della richiesta
1. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario generale della Provincia o suo delegato che ne rilascia ricevuta.
2. Il quesito referendario deve essere unico e redatto con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità, in modo tale che l'elettore possa rispondere sì o no.
ART. 5
Raccolta delle firme
1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Segreteria Generale, sui quali deve essere riportato il testo della proposta di cui al comma 2 del precedente art. 4.
2. La richiesta di referendum deve essere comunque ultimata entro quattro mesi dalla data della prima vidimazione.
ART. 6
Richiesta di referendum ed autenticazione delle firme
1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al precedente art. 5; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale operante nel territorio della provincia ed appartenente ad una delle seguenti categorie:
- un notaio;
- un cancelliere di un Ufficio giudiziario;
- un Giudice conciliatore;
- un Sindaco;
- un Segretario comunale o i funzionari da lui delegati;
- il Segretario provinciale o i funzionari da lui delegati.
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo ed in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo medesimo.
4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
5. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.
ART. 7
Deposito delle firme dei sottoscrittori
1. La richiesta di referendum corredata dalla prescritta documentazione va depositata presso la Segreteria generale della Provincia da parte del Comitato promotore di ci all'art. 2.
2. La presentazione avviene in giorno lavorativo ed in orario d'ufficio; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, recante il giorno e l'ora in cui lo stesso è avvenuto, redatto in duplice originale e sottoscritto dai presentatori e dal Segretario generale o da funzionario appositamente delegato. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
ART. 8
Ammissibilità
1. Il giudizio della Commissione di cui all'art. 17, comma 3, dello Stato si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
- ammissibilità delle materie;
- chiarezza e congruenza della formulazione del quesito;
- regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
ART. 9
Esame e verbale di ammissibilità
1. La Commissione di cui all'art. 8 decide con verbale sull'ammissibilità della richiesta entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente consegnato al Presidente della Provincia e deve essere notificato, entro cinque giorni, ai rispettivi promotori.
ART. 10
Indizione del referendum
1. Ricevuta la dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 9, il Presidente della Provincia, con ordinanza da assumersi entro dieci giorni, indice il referendum fissandone la data entro il termine massimo di quattro mesi e specificando, per ciascun referendum, il quesito da sottoporre agli elettori.
2. L'ordinanza è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio della Provincia e trasmessa ai Sindaci per la pubblicazione all'Albo pretorio dei Comuni che deve avvenire almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
3. La consultazione referendaria non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
ART. 11
Abbinamento di istanze referendarie
1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, il Presidente, sentita la Commissione di cui all'art. 8 ed i Comitati promotori del referendum, dispone l'abbinamento delle istanze che rivelino identità ed analogia di quesiti.
ART. 12
Propaganda elettorale
1. I Sindaci mettono a disposizione, per la propaganda elettorale, del Comitato promotore o del Consiglio provinciale, se ne è il promotore, appositi spazi.
2. Possono richiedere spazi anche i Gruppi consiliari della Provincia, Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. I Sindaci provvederanno all'assegnazione degli spazi entro i due giorni successivi a quanto stabilito da comma precedente.
4. La propaganda è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 13
Interruzione del referendum
1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio provinciale e nei novanta giorni successivi dalla data di elezione.
2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale il referendum già indetto è automaticamente interrotto all'atto della pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali ed ha luogo entro novanta giorni dalla data delle elezioni.
ART. 14
Disciplina delle votazioni
1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali nonchè la ripartizione dei Comuni e Sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo univo approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.
ART. 15
Certificati elettorali
1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono elettorali devono essere consegnati a cura dei Sindaci dal ventesimo al decimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi.
ART. 16
Ufficio di Sezione
1. In ciascuna Sezione è costituito, a cura dei Sindaci, un Ufficio elettorale composto da un Presidente, eletto a sorte fra le persone iscritte all'Albo comunale dei Presidenti di seggio, e da due scrutatori, di cui uno assume la funzione di vice Presidente, nominati mediante sorteggio della Commissione elettorale comunale tra le persone iscritte nell'apposito Albo.
2. L'Ufficio di Sezione si costituisce alle ore sei del giorno fissato per le votazione le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto per terminare alle ore ventuno dello stesso giorno.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, se lo richiedono, due rappresentanti del Comitato promotore del referendum ed i rappresentanti dei soggetti abilitati alla propaganda di cui all'art. 12. In caso di referendum d'iniziativa del Consiglio provinciale, uno dei due rappresentanti, nominati dal consiglio stesso, deve essere espressione della minoranza.
ART. 17
Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Provincia con le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a carattere chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
ART. 18
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e proseguono ad esaurimento e comunque entro le ore 24.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di priorità delle richieste, quale risulta dall'ordinanza d'indizione del referendum.
3. Delle operazioni compiute dagli Uffici di Sezione viene compilato in duplice copia un unico verbale.
4. Una copia del verbale resta depositata presso i Comuni mentre l'altra copia, con allegati tutti i documenti relativi alle operazioni di voto, viene immediatamente dopo il termine delle operazioni di scrutinio inoltrata a cura dei Sindaci all'Ufficio provinciale per il referendum di cui all'art. 19.
ART. 19
Ufficio provinciale per il referendum
1. Presso la Provincia è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum composto da tre dirigenti di seconda qualifica dirigenziale e da due consiglieri provinciali, di cui uno appartenente alla minoranza, designati dal Presidente. L'Ufficio è presieduto dal Segretario generale o da un suo delegato.
2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle Sezioni elettorali, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo avere provveduto al riesame dei voti contestati.
3. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso l'Ufficio stesso e l'altro, con allegata tutta la documentazione trasmessa dalla Sezioni elettorali, viene inviato alla Commissione di cui all'art. 8.
4. I promotori della richiesta di referendum possono prendere cognizione e fare copia del verbale depositato presso la Commissione.
ART. 20
Proclamazione dei risultati
1. La Commissione, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
2. La proposta è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il risultato è proclamato dalla commissione e di tutte le operazioni più redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Presidente della Provincia.
ART. 21
Reclami
1. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio provinciale per il referendum ed alla Commissione, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.
ART. 22
Effetti del referendum
1. Proclamato il risultato del referendum il Consiglio provinciale ha l'obbligo dei deliberare entro sessanta giorni.
2. A tal fine il Presidente provvede nei termini dovuti ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno.
ART. 23
Disposizioni applicabili
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso dovranno riferirsi gli organi della Provincia all'assunzione degli atti di competenza per garantire lo svolgimento dell'Istituto referendario, in particolare per:
a) il materiale in dotazione agli Uffici elettorali di Sezione;
b) le norme relative alle operazioni di voto e di scrutinio;
c) la determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di Sezione e compenso della Commissione di cui all'art. 8.
ART. 24
Spese
1. Le spese relative allo svolgimento del referendum verranno ripartite tra Regione, Provincia e Comuni, nell'eventuale concomitanza di diverse consultazioni.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum indipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.
ART. 25
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia, viene ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio della Provincia.
2. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
