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| Generalità |
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» art.1
Costituzione del Parco
» art.2 Finalità del
Parco
art.2 Finalità del Parco
- Le finalità del Parco sono quelle
indicate dall'art.2 comma 1 della l.r.
.23 aprile 1990, n.24.
- Le attività agro-silvo-colturali
sono assunte come elemento centrale e
connettivo per l'attuazione delle finalità del
Parco.
- Nel Parco possono essere previsti specifici
ambiti ove realizzare strutture per lo
svolgimento, in forma integrata e coordinata,
delle attività connesse con le
finalità dell'area protetta e
ciò nel rispetto del quadro paesistico
tradizionale.
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